Art.35 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

In ottemperanza alle Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca con nota n°2312 del 25.11.20 in orario scolastico può avvenire solo per farmaci salvavita o indispensabili nei casi autorizzati dai genitori/tutori. La somministrazione deve poter essere effettuata anche da personale non specializzato, dopo opportuna formazione con personale medico. I genitori/tutori devono presentare la certificazione del medico attestante lo stato di malattia dell’alunno, la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (nome del farmaco, posologia, modalità e tempi di somministrazione, durata del trattamento). Entrambi i genitori/tutori (o i responsabili dell’obbligo) devono sottoscrivere la richiesta di somministrazione del farmaco allegando il certificato rilasciato dal medico. Se, a seguito di tale richiesta il Dirigente Scolastico accerta che non vi è alcuna disponibilità del personale scolastico alla somministrazione del farmaco, i genitori/tutori o persona da loro delegata possono accedere per provvedere alla necessità. Resta immutato l’obbligo per gli addetti di primo soccorso della Scuola di prestare soccorso all’allievo, in situazioni di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi esterni (112).